Termini e Condizioni EUclaim B.V.

Termini e condizioni generali 2022.2

Articolo 1: Definizioni

1. Cessione: il trasferimento di un credito di un passeggero a un'altra persona.

2. Reclamo: il credito di un Richiedente basato sul Regolamento (CE) n. 261/2004, sulle Air Passenger Rights and Air Travel Organisers' Licensing Regulations 2019 (le APR Regulations), sul Regolamento (CE) n. 785/2004, sul Regolamento (CE) n. 889/2002, sulla Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale del 1999 (la Convenzione di Montreal), oppure su una polizza assicurativa (di carta di credito, di viaggio e/o di annullamento).

3. Richiedente: qualsiasi persona fisica o giuridica, designata dal Cliente, che fa valere un Reclamo.

4. Debitore: colui che ha un debito nei confronti del Richiedente.

5. Yource: la società a responsabilità limitata di diritto olandese Yource B.V., con sede legale e uffici ad Amsterdam, che opera anche con i nomi Vlucht-vertraagd e Flight-delayed, ecc.

6. Miss Casey: la società a responsabilità limitata di diritto olandese Miss Casey B.V., con sede legale e uffici ad Arnhem.

7. "Tariffa No cure, no pay": i costi a carico del Cliente e/o del(i) Richiedente(i) che dipendono dal risultato ottenuto. Se non si ottiene un risultato positivo, in linea di principio non sono previsti costi per i servizi prestati sulla base del No cure, no pay. Ciò vale solo qualora sia stato espressamente indicato.

8. Cliente: qualsiasi persona fisica e/o giuridica, il suo rappresentante o i suoi rappresentanti, mandatario/i, avente/i causa e/o erede/i, che abbia concluso un Contratto con Yource o le abbia conferito un incarico, per conto del(i) Richiedente(i) da essa designato(i). Il Cliente comprende anche la persona di contatto.

9. Contratto: il contratto al quale il Cliente e/o il Richiedente si vincola dopo l'accettazione delle presenti Condizioni.

10. Condizioni: le presenti condizioni generali.

Articolo 2: Disposizioni generali

1. Laddove nelle presenti Condizioni si faccia riferimento ad "assicurazione", si intende con ciò (tra l'altro) un'assicurazione di carta di credito, di viaggio e di annullamento.

2. Le presenti Condizioni si applicano a ogni offerta, preventivo e Contratto tra Yource e il Cliente e/o il(i) Richiedente(i), e ne costituiscono parte integrante, nella misura in cui le parti non vi abbiano espressamente derogato per iscritto.

3. Le presenti Condizioni si applicano con esclusione di qualsiasi altra condizione. Condizioni difformi fanno parte dei Contratti conclusi con Yource solo se e nella misura in cui ciò sia stato espressamente concordato per iscritto.

4. Yource è in ogni momento autorizzata a modificare le presenti Condizioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6:236, lettera i, del Codice civile olandese (BW). Il Cliente sarà informato di eventuali modifiche significative.

5. Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni risultassero nulle, annullabili o

inefficaci, le presenti Condizioni rimarranno per il resto pienamente in vigore. Yource è autorizzata a sostituire le disposizioni nulle, annullabili o inefficaci con disposizioni che non siano nulle, annullabili o inefficaci e che si discostino il meno possibile, tenuto conto dello scopo e della portata delle presenti Condizioni, dalla(e) disposizione(i) nulla(e), annullata(e) o inefficace(i).

6. Nella misura in cui Yource si avvalga di uno o più intermediari e/o terzi nell'esecuzione del Contratto, le presenti Condizioni si applicano anche a favore di tale(i) intermediario(i) e/o terzo(i).

Articolo 3: Contratti

1. Tutte le offerte, in qualsiasi forma siano state formulate, sono senza impegno e costituiscono solo un invito a concludere un Contratto, salvo diversa indicazione di Yource.

2. Un Contratto si perfeziona solo se e nella misura in cui sia stato confermato da Yource al Cliente tramite e-mail o in altro modo per iscritto, oppure quando Yource abbia dato esecuzione al Contratto.

3. Concludendo un Contratto con Yource, il Cliente dichiara di essere autorizzato a concludere tale Contratto ovvero a conferire l'incarico per conto del(i) (co)Richiedente(i) da esso designato(i). Il Cliente garantisce quindi anche di essere munito di procura per presentare il Reclamo presso Yource per conto del(i) Richiedente(i) da esso designato(i).

4. Yource ha il diritto, senza indicarne i motivi, di non concludere un Contratto o di rifiutare un Cliente e/o Richiedente(i). Yource ne informa il Cliente il prima possibile.

5. Yource si riserva il diritto di ritirare una parte o l'intero Reclamo, oppure di risolvere l'intero Contratto, sulla base di un mutato apprezzamento ovvero qualora si verifichi una circostanza che renda impossibile la corretta esecuzione del Contratto e/o renda insostenibile il rapporto con il Cliente.

6. Yource si riserva il diritto di eseguire qualsiasi Contratto concluso sulla base del No cure, no pay interamente a propria discrezione, senza che in alcun caso sia garantito un risultato positivo. Yource eseguirà il Contratto in ogni momento secondo le proprie migliori conoscenze e capacità, in conformità con i requisiti di una buona prassi professionale. Inoltre, non può derivare alcun diritto dalle informazioni fornite da Yource sul proprio sito web o tramite esso.

7. Qualora Yource concordi con il Cliente un compenso fisso (che deroghi alle tariffe descritte nell'articolo 5 delle presenti Condizioni) oppure un prezzo fisso, Yource è autorizzata ad aumentare tale compenso e/o prezzo in qualsiasi momento a decorrere da tre mesi dopo la conclusione del presente Contratto. Qualora un aumento di prezzo derivi da un obbligo di legge, Yource è autorizzata ad aumentare il compenso o il prezzo concordato anche entro tale periodo di tre mesi.

8. Qualora il Cliente decida in qualsiasi momento di ritirare l'incarico o di risolvere il Contratto dopo che siano già state svolte attività di merito o sia già stato avviato da Yource, o da uno dei partner da essa incaricati, un procedimento dinanzi al tribunale, Yource ha il diritto di addebitare al Cliente e/o al(i) Richiedente(i) la tariffa No cure, no pay, le spese amministrative (conformemente all'articolo 5 delle presenti Condizioni), nonché le spese (effettivamente) già sostenute. Qualora Yource abbia avviato un procedimento giudiziale, per "spese (effettivamente) sostenute" si intendono, tra l'altro ma non in via esaustiva, le spese di cancelleria, le spese di notifica, le altre spese dell'ufficiale giudiziario, le spese di recupero crediti stragiudiziali, il compenso del mandatario, il compenso successivo e le altre spese sostenute. In caso di fatturazione da parte di Yource, il Cliente deve provvedere al pagamento dell'importo dovuto entro 14 giorni dalla data della fattura.

9. Yource valuterà caso per caso in che modo debba essere concluso il Contratto. Yource opera sulla base di una procura conferita dal Richiedente, oppure sulla base di una cessione, mediante la quale il credito del Richiedente viene trasferito a Yource.

10. Concludendo un Contratto con Yource, il Cliente autorizza Yource a compiere, (in caso di procura) in nome del(i) Richiedente(i) da esso designato(i), tutti gli atti (di recupero crediti) che Yource ritenga necessari e/o utili, tra cui (in via non esaustiva) possono rientrare: la conclusione di una transazione amichevole, la sottoscrizione di una quietanza liberatoria finale, l'avvio di un procedimento giudiziario e/o il ricorso a un'agenzia di recupero crediti, a un altro studio di consulenza legale, a un avvocato e/o a un ufficiale giudiziario. In caso di cessione a Yource, Yource agisce in nome proprio.

11. Qualora e nella misura in cui Yource lo ritenga necessario per la gestione efficace di un Reclamo, Yource ha il diritto di trasferire un Reclamo a uno o più terzi e/o a un intermediario, oppure di incaricare uno o più terzi/un intermediario della sua gestione. Qualora e nella misura in cui Yource trasferisca un Reclamo a uno o più terzi e/o a un intermediario, oppure incarichi uno o più terzi e/o un intermediario della sua gestione, Yource conserva la responsabilità, come concordato, per l'adempimento del Contratto, salvo nei casi in cui il(i) Richiedente(i) abbia(no) prestato il proprio consenso preventivo al trasferimento o all'incarico.

12. Ove desiderato o necessario, Yource affiderà (temporaneamente) in outsourcing a Miss Casey un Reclamo basato sul Regolamento (CE) n. 785/2004, sul Regolamento (CE) n. 889/2002, sulla Convenzione di Montreal e/o su una polizza assicurativa (di carta di credito, di viaggio e/o di annullamento). Miss Casey si occuperà (temporaneamente) della gestione di tale Reclamo secondo le tariffe stabilite dall'articolo 5 delle presenti Condizioni.

Articolo 4: Obblighi del Cliente

1. Il Cliente è tenuto a comunicare o a mettere a disposizione di Yource tutti i dati e/o le informazioni necessari, preventivamente oppure (immediatamente) dopo la presentazione del Reclamo. I dati e/o le informazioni devono essere forniti in modo completo e veritiero. Rientra in ciò anche la comunicazione di eventuali sconti riservati al personale ottenuti sul relativo biglietto aereo. Qualora la compagnia aerea, l'assicuratore o la società emittente la carta di credito abbia già corrisposto un importo o ne abbia annunciato il pagamento, ciò deve essere parimenti indicato al momento della presentazione del Reclamo oppure il prima possibile dopo la ricezione dell'importo/di tale comunicazione. Il Cliente e/o il(i) Richiedente(i) presterà(nno) in ogni momento la propria piena collaborazione al fine di pervenire a una positiva definizione del Reclamo.

2. Il Cliente è responsabile della comunicazione a Yource di un indirizzo e-mail funzionante. L'inesattezza di tali dati non può in alcun modo essere imputata a Yource. Ogni comunicazione avviene tramite il fascicolo online, per telefono, per posta, tramite chat, tramite i social media, oppure tramite l'indirizzo e-mail del Cliente noto a Yource.

3. Il Cliente è responsabile della comunicazione dell'IBAN e del BIC corretti sui quali può essere versato l'eventuale esito del recupero crediti. L'inesattezza di tali dati non può in alcun modo essere imputata a Yource.

4. Yource sporgerà immediatamente denuncia in caso di comunicazione consapevole di dati/informazioni incompleti o inesatti, nonché in caso di frode di qualsiasi natura. Inoltre, la tariffa applicata da Yource (come descritta agli articoli 3.8 e 5 delle presenti Condizioni) sarà addebitata al Cliente e/o al(i) Richiedente(i).

5. Il Cliente manleva Yource da qualsiasi pretesa di terzi derivante da dichiarazioni rese in modo scorretto dal Cliente e/o da dati/informazioni forniti in modo scorretto e/o da atti compiuti in modo fraudolento.

6. Il Cliente e/o il(i) Richiedente(i) non contatterà(nno) né manterrà(nno) contatti con la compagnia aerea, l'assicuratore e/o la società emittente la carta di credito in relazione al Reclamo presentato. Qualora la compagnia aerea, l'assicuratore e/o

la società emittente la carta di credito contatti il Cliente e/o il(i) Richiedente(i) in relazione al Reclamo presentato a Yource, ciò deve essere comunicato immediatamente a Yource.

7. Il Cliente e/o il(i) Richiedente(i) non farà(nno) gestire il proprio Reclamo altrove. Qualora il proprio Reclamo sia già in fase di gestione altrove, il Cliente e/o il(i) Richiedente(i) ne interromperà(nno) immediatamente ivi la gestione. Qualora Yource sia costretta a interrompere il Reclamo a causa della situazione sopra descritta, si applica per analogia l'articolo 3.8 delle presenti Condizioni.

Articolo 5: Tariffa

1. Tutti gli importi e/o i prezzi di Yource sono espressi in euro e comprendono il 21% di imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo diversa indicazione espressa per iscritto.

2. La tariffa No cure, no pay per un Reclamo basato sul Regolamento (CE) n. 261/2004, sulle APR Regulations, sul Regolamento (CE) n. 785/2004, sul Regolamento (CE) n. 889/2002, sulla Convenzione di Montreal o su una polizza assicurativa ammonta al 29% dell'intero importo (del credito) al quale il Cliente e/o il(i) Richiedente(i) ha(nno) diritto, ovvero dell'importo corrisposto dalla compagnia aerea, cfr. l'articolo 7.4 delle presenti Condizioni. La tariffa No cure, no pay integrale è addebitata al Cliente qualora un pagamento (parziale) sia stato effettuato direttamente al Cliente, al(i) Richiedente(i), a un assicuratore di tutela legale o a qualsiasi altro terzo. La tariffa No cure, no pay è altresì dovuta in presenza di una situazione come descritta all'articolo 3.8 delle presenti Condizioni.

3. Per le attività amministrative relative a un Reclamo basato sul Regolamento (CE) n. 261/2004 e/o sulle APR Regulations, oltre a quanto previsto dal comma precedente, saranno addebitati al Cliente 33 € di spese di pratica per ciascun Richiedente.

4. Per le attività amministrative relative a un Reclamo basato sul Regolamento (CE) n. 785/2004, sul Regolamento (CE) n. 889/2002, sulla Convenzione di Montreal o su una polizza assicurativa, oltre a quanto previsto dal comma precedente, saranno addebitati al Cliente 33 € di spese di pratica per ciascun Reclamo.

5. Non appena Yource abbia accettato un Reclamo, si intende costituito un Contratto tra Yource, il Cliente e il(i) Richiedente(i). Da quel momento, Yource ha il diritto di addebitare al Debitore gli interessi legali e le spese (effettivamente) da essa sostenute, tra cui (in via non esaustiva) possono rientrare: le spese (stra)giudiziali (di recupero crediti), le spese di cancelleria, le spese di notifica, le spese dell'ufficiale giudiziario, il compenso del mandatario, il compenso successivo e le altre spese sostenute. In caso di pagamento da parte del Debitore, tali spese spettano interamente a Yource. Qualora il Cliente e/o il(i) Richiedente(i) decida(no) di ritirare il Reclamo, risolvendo con ciò il Contratto tra

Yource, il Cliente e il(i) Richiedente(i), Yource ha il diritto di addebitare al Cliente e/o al(i) Richiedente(i) le spese appena descritte (oltre alle tariffe di cui ai commi 2, 3 e 4).

6. Tutte le spese bancarie e/o di transazione connesse ai pagamenti internazionali degli importi spettanti al Cliente e/o al(i) Richiedente(i) sono riaddebitate al Cliente e/o al(i) Richiedente(i).

7. Tutte le spese connesse all'incasso di un assegno relativo agli importi spettanti al Cliente e/o al(i) Richiedente(i) sono riaddebitate al Cliente e/o al(i) Richiedente(i).

Articolo 6: Pagamento e somme ricevute

1. Yource ha il diritto di sospendere o risolvere l'esecuzione del Contratto e dei contratti a esso collegati qualora il Cliente e/o il(i) Richiedente(i) sia(no) inadempiente(i) rispetto a un pagamento o a un obbligo a suo/loro carico.

2. Tutte le somme che Yource riceve per conto o in nome del Cliente e/o del(i) Richiedente(i) sono versate sul conto fondi passeggeri di Yource.

3. I pagamenti effettuati dal Debitore, a Yource oppure direttamente al Cliente e/o al(i) Richiedente(i), a un assicuratore di tutela legale o a un terzo, sono considerati esito del recupero crediti. Da tali somme devono essere anzitutto soddisfatte: la tariffa No cure, no pay, le spese amministrative, le spese (stra)giudiziali (di recupero crediti), gli interessi legali, le spese di cancelleria, le spese di notifica, le spese dell'ufficiale giudiziario, il compenso del mandatario, il compenso successivo e le altre spese (effettivamente) sostenute. Tali somme spettano direttamente e interamente a Yource.

4. I pagamenti basati sul Regolamento (CE) n. 261/2004, sulle APR Regulations, sul Regolamento (CE) n. 785/2004, sul Regolamento (CE) n. 889/2002, sulla Convenzione di Montreal o su una polizza assicurativa, effettuati dal Debitore direttamente al Cliente e/o al(i) Richiedente(i) oppure a un assicuratore di tutela legale o a un terzo, devono essere immediatamente comunicati a Yource. Si considera pagamento, tra l'altro, un pagamento tramite assegno, un accredito su carta di credito, un bonifico verso un IBAN, la ricezione di buoni (viaggio) e/o di contanti. Entro 7 giorni dalla ricezione delle somme da parte del Cliente, del(i) Richiedente(i), dell'assicuratore di tutela legale o del terzo, dovranno essere versati a Yource la tariffa No cure, no pay, le eventuali spese amministrative, nonché gli interessi legali richiesti da Yource e le spese (effettivamente) sostenute, ossia: le spese (di recupero crediti stragiudiziale), le spese di notifica, le (altre) spese dell'ufficiale giudiziario, le spese di cancelleria, il compenso del mandatario, il compenso successivo e le altre spese (effettivamente sostenute). Qualora il Cliente e/o il(i) Richiedente(i) rimanga(no) inadempiente(i) al riguardo, Yource riaddebiterà al Cliente e/o al(i) Richiedente(i) tutte le spese, comprese quelle connesse all'ottenimento dei pagamenti di cui alla prima frase del presente comma.

5. Qualora il Debitore offra al Cliente e/o al(i) Richiedente(i), a un assicuratore di tutela legale o a un terzo un indennizzo in natura, ad esempio sotto forma di biglietti o buoni, il Cliente e/o il(i) Richiedente(i), l'assicuratore di tutela legale o il terzo è libero di accettarlo (fatto salvo quanto previsto dal comma successivo del presente articolo), tranne nel caso in cui sia già stato avviato un procedimento giudiziario. Il Cliente e/o il(i) Richiedente(i) è tenuto, dopo averlo accettato, a darne immediata comunicazione a Yource. In tal caso, il Cliente e/o il(i) Richiedente(i) è tenuto a corrispondere a Yource la tariffa dovuta, come indicata all'articolo 5 delle presenti Condizioni. L'articolo 3.8 delle presenti Condizioni si applica per analogia.

6. Qualora Yource abbia già avviato un procedimento giudiziario in nome del Cliente e/o del(i) Richiedente(i), non è possibile per il Cliente e/o il(i) Richiedente(i) ritirare gratuitamente il Reclamo, risolvere il Contratto oppure accettare un'offerta transattiva del Debitore. Qualora il Cliente e/o il(i) Richiedente(i), senza previo consenso scritto ed espresso, scelga(no) di accettare un'offerta (transattiva), di risolvere il Contratto o di ritirare un Reclamo, il Cliente e/o il(i) Richiedente(i) è(sono) tenuto(i) a corrispondere a Yource la tariffa indicata all'articolo 5 delle presenti Condizioni. L'articolo 3.8 delle presenti Condizioni si applica per analogia.

7. Qualora il Cliente e/o il(i) Richiedente(i) sia(no) inadempiente(i) rispetto a un pagamento dovuto a Yource, Yource addebiterà al Cliente e/o al(i) Richiedente(i) tutte le spese connesse all'ottenimento di tale pagamento.

8. Gli importi destinati al Cliente e/o al(i) Richiedente(i) – ove riconducibili – saranno, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 delle presenti Condizioni, in linea di principio corrisposti al Cliente entro 30 giorni dalla ricezione dei dati bancari del Cliente e/o del(i) Richiedente(i) e del pagamento da parte del debitore. I pagamenti sono effettuati sull'IBAN noto a Yource.

9. Qualora Yource abbia per errore corrisposto al Cliente un importo eccedente il dovuto, il Cliente è tenuto a restituirlo senza indugio a Yource. L'importo pagato in eccesso da Yource deve essere considerato un pagamento non dovuto ai sensi

dell'articolo 6:203 del Codice civile olandese (BW).

11. L'importo destinato al Cliente e/o al(i) Richiedente(i) sarà conservato per un anno sul conto fondi passeggeri di Yource. Tale anno decorre da quando il Cliente sia stato informato, all'indirizzo e-mail del Cliente noto a Yource, dell'importo incassato per suo conto (e/o del(i) Richiedente(i)). Trascorso tale anno, il diritto del Cliente e/o del(i) Richiedente(i) a ottenere tale importo si estingue.

Articolo 7: Accesso al fascicolo e procedimenti

1. Solo il Cliente ha diritto di accesso al fascicolo, il che comprende:

  •   L'accesso ai dati e ai documenti forniti dal Cliente e/o dal(i) Richiedente(i);
  •   L'accesso alla corrispondenza tra il Cliente e/o il(i) Richiedente(i) e Yource, nonché alla corrispondenza tra Yource e il Debitore, nella misura in cui riguardi esclusivamente il Reclamo da esso presentato.

2. Per quanto riguarda i procedimenti giudiziali avviati, Yource ha il diritto di condurli nel merito e a propria discrezione, ovvero di raggiungere transazioni. Le (bozze di) memorie processuali non saranno fornite, in considerazione della possibile presenza di informazioni riservate (personali o aziendali).

3. Yource è libera di presentare una richiesta di intervento all'autorità nazionale di vigilanza competente. Qualora tale richiesta venga respinta o l'autorità di vigilanza rifiuti in qualsiasi modo la propria collaborazione, Yource è libera di avviare un procedimento amministrativo (giudiziale), nonché di ritirare il relativo Reclamo e di interrompere l'ulteriore trattazione.

4. Qualora Yource non ritenga opportuno avviare o proseguire un procedimento giudiziale a causa di un mutato apprezzamento, di nuove informazioni o di altre circostanze, essa è autorizzata a ritirare o a porre fine al Reclamo, oppure a raggiungere una transazione amichevole per un importo inferiore a quello a cui il Cliente e/o il(i) Richiedente(i) ha(nno) diritto ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004, delle APR Regulations, del Regolamento (CE) n. 785/2004, del Regolamento (CE) n. 889/2002, della Convenzione di Montreal o di una polizza assicurativa. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 delle presenti Condizioni restano pienamente in vigore. Yource non avvierà un procedimento giudiziale qualora l'importo (residuo) sia inferiore a 250 €. Qualora, nel corso della trattazione del reclamo, risulti che l'importo residuo sia divenuto inferiore a 250 €, Yource ha il diritto di ritirare il reclamo.

Articolo 8: Dati personali

1. Nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, Yource tratta i dati (personali) forniti dal Cliente. Yource rispetta le disposizioni della normativa in materia di privacy, compreso il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

2. Yource non renderà noti a terzi dati (personali) senza un consenso separato, salvo e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del Contratto. Quanto precede significa che i dati personali necessari saranno condivisi anche con le società collegate a Yource e con i partner (di collaborazione).

3. Yource, su richiesta del Cliente e/o del(i) Richiedente(i), cancellerà i dati personali dal proprio database. Solo il Cliente può far adattare e far modificare dati (online) (per conto del(i) Richiedente(i)). Su richiesta, Yource fornisce una panoramica dei dati del Cliente e/o del(i) Richiedente(i) in suo possesso.

4. Per una panoramica esaustiva delle modalità operative di Yource in materia di dati personali, si veda l'informativa sulla privacy di Yource.

Articolo 9: Proprietà intellettuale

1. Yource si riserva tutti i diritti e le facoltà ad essa spettanti in forza della legge olandese sul diritto d'autore e di (altre) leggi e normative in materia di proprietà intellettuale. Yource ha il diritto di utilizzare anche per altri scopi le conoscenze acquisite nell'esecuzione di un Contratto, qualora e nella misura in cui ciò non comporti la divulgazione a terzi di informazioni strettamente riservate del Cliente.

2. Al Cliente e/o al(i) Richiedente(i) non è consentito utilizzare e/o elaborare le lettere o gli atti (processuali) redatti da Yource senza il previo consenso scritto di Yource.

Articolo 10: Responsabilità e manleva

1. Qualora Yource fosse in qualche modo responsabile, tale responsabilità è limitata a quanto previsto dal presente articolo.

2. Qualora e nella misura in cui Yource fosse o sia stata imputabilmente inadempiente rispetto all'adempimento di un'obbligazione assunta, Yource non è mai responsabile per il danno (in)diretto (eventualmente) subito o che potrà essere subito dal Cliente, dal(i) Richiedente(i) e/o da terzi. Per danno indiretto si intende, tra l'altro ma non in via esaustiva, il danno conseguenziale, il danno non patrimoniale, il danno aziendale, la perdita di ordini e il mancato guadagno.

3. La responsabilità di Yource può riguardare, al massimo, il danno diretto e non supera mai l'importo (IVA inclusa) al quale il Cliente e/o il(i) Richiedente(i) ha(nno) diritto ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004, delle APR Regulations, del Regolamento (CE) n. 785/2004, del Regolamento (CE) n. 889/2002, della Convenzione di Montreal o di una polizza assicurativa, tenuto conto dell'articolo 5 delle presenti Condizioni.

4. Quanto previsto nei commi precedenti non pregiudica l'eventuale responsabilità di Yource in forza di disposizioni di legge imperative.

5. Yource non è in alcun modo responsabile per dati mancanti o inesatti che siano stati o avrebbero dovuto essere forniti dal Cliente (cfr. l'articolo 4 delle presenti Condizioni).

6. Il Cliente e/o il(i) Richiedente(i) manleva(no) Yource da eventuali pretese di terzi che subiscano un danno in relazione all'esecuzione del Contratto.

7. Qualora Yource fosse per tale motivo chiamata in causa da terzi, il Cliente e/o il(i) Richiedente(i) è(sono) tenuto(i) ad assistere Yource sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale e a compiere senza indugio tutto ciò che possa essere ragionevolmente atteso dal Cliente e/o dal(i) Richiedente(i) in tal caso. Qualora il Cliente e/o il(i) Richiedente(i) non adotti(no) misure adeguate, Yource ha il diritto, senza necessità di costituzione in mora, di provvedervi essa stessa. Tutte le spese e gli (eventuali) danni subiti da Yource, dall'intermediario/dagli intermediari e da terzi che ne derivino sono interamente a carico e a rischio del Cliente e/o del(i) Richiedente(i).

8. L'esecuzione non tempestiva del Contratto da parte di Yource non attribuisce al Cliente e/o al(i) Richiedente(i) alcun diritto al risarcimento del danno né alcun diritto di sospendere un qualsiasi obbligo nei confronti di Yource.

9. Yource non è mai responsabile di eventuali errori amministrativi commessi da essa, dal(i) suo(i) partner o da un terzo da essa incaricato. Essa si riserva il diritto di correggere tali errori amministrativi.

Articolo 11: Forza maggiore

1. Yource non è tenuta ad adempiere ad alcun obbligo nei confronti del Cliente e/o del(i) Richiedente(i) qualora ne sia impedita a causa di una circostanza a essa non imputabile e che, né per legge, né per negozio giuridico, né secondo gli usi correnti, debba essere posta a suo carico.

2. Per forza maggiore si intende, oltre a quanto a tale riguardo previsto dalla legge e dalla giurisprudenza, ogni causa esterna, prevista o imprevista, sulla quale Yource non possa o non abbia potuto esercitare un'influenza effettiva, ma a causa della quale Yource non sia in grado di adempiere ai propri obblighi nei confronti del Cliente e/o del(i) Richiedente(i). Yource ha altresì il diritto di invocare la forza maggiore qualora la circostanza impedisca l'adempimento (ulteriore) del Contratto dopo che Yource avrebbe dovuto adempiere alla propria obbligazione.

3. Yource può sospendere gli obblighi derivanti dal Contratto per la durata della forza maggiore.

4. Qualora, al momento del verificarsi della situazione di forza maggiore, Yource abbia già adempiuto (parzialmente) ai propri obblighi derivanti dal Contratto o sia in grado di adempiervi, e alla parte adempiuta ovvero da adempiere sia riconoscibile un valore autonomo, Yource ha il diritto di fatturare separatamente la parte già adempiuta ovvero da adempiere.

Articolo 12: Decadenza

1. In deroga ai termini di prescrizione legali, il termine di decadenza di tutte le pretese nei confronti di Yource e dei terzi coinvolti da Yource nell'esecuzione di un Contratto è di un (1) anno (cfr. anche l'articolo 6.11 delle presenti Condizioni).

Articolo 13: Legge applicabile/controversie

1. Tutti i Contratti conclusi con Yource e le presenti Condizioni sono disciplinati esclusivamente dal diritto olandese.

2. Eventuali controversie con Yource saranno sottoposte esclusivamente al tribunale olandese competente di Amsterdam.

Tutti i termini e condizioni